Street Photography e Privacy: Una Guida alla Navigazione
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Tullio Cesario
8/14/20246 min read
Se siete qui, è probabile che, come me, nutrite qualcosa che è più di una semplice passione per la street photography.
E se ho ben immaginato, posso presumere che, come me, abbiate trascorso ore a camminare per le strade, cercando di catturare quei momenti spontanei e autentici che solo la vita di strada può offrire. Ma avete mai fatto una pausa per riflettere su quanto sia delicato il bilancio tra la nostra passione e il diritto all'immagine delle persone che fotografiamo? Ecco il dilemma: per ottenere tanta naturalezza, spesso si scatta senza che la persona lo sappia, o senza avere il tempo di chiedere "Ehi, posso pubblicare questa foto?". E qui nascono i dubbi: rispettiamo davvero il diritto all'immagine delle persone?
Proviamo a fare un viaggio insieme attraverso questo intricato labirinto.
Per capire meglio questo diritto all'immagine di cui tutti parlano però, è necessaria una disamina diacronica dell’argomento. Iniziamo perciò dal lontano 1925 con il regio decreto n.1950, quando l’articolo 11 ha detto chiaramente: "Ehi, non puoi pubblicare la foto di qualcuno senza il suo permesso!". Per poi precisare che, se la foto ha uno scopo culturale o riguarda eventi pubblici, allora è tutto a posto.
Poi, nel 1941, la legge 633, agli articoli 96 e 97, ha aggiunto qualche dettaglio in più. Ha infatti esteso il novero delle cause di giustificazione, includendo la notorietà della persona interessata, il fatto che essa ricopra un ufficio pubblico e le necessità di polizia e di giustizia. Ma attenzione! Se la foto danneggia l’onore, la reputazione o anche il decoro della persona ritratta, allora è un no categorico.
Il 1942 ci ha regalato il Codice civile, oltre che Oliviero Toscani e Lou Reed, ma non ha aggiunto molto di nuovo alla legge 633 dell’anno prima. Ha però messo in chiaro le conseguenze per chi usa male le foto altrui attraverso una tutela inibitoria e risarcitoria.
E’ stata però la nostra amata Costituzione, nel 1948, e le successive pronunce della giurisprudenza di legittimità a intervenire in tackle sull’argomento, e da allora le cose hanno iniziato a diventare davvero interessanti!
La Corte di Cassazione, parlando del famoso caso Veronesi, ha detto qualcosa di epico: il diritto all'immagine è un diritto fondamentale della persona umana che, sebbene non abbia un’immediata collocazione costituzionale, può certamente trarre fondamento dall’articolo 2 della Costituzione, una norma volta al riconoscimento di tutti quei diritti e quelle libertà che non sono espressamente richiamate dalla Legge fondamentale. Nello specifico, il diritto all’immagine viene qualificato come uno dei tanti elementi dell’identità personale che sono in grado di definirla, al pari del nome, dell’orientamento politico, dell’orientamento sessuale, ecc., e pertanto diretta espressione della personalità umana. L’immagine pertanto non è solo come appariamo, ma fa parte di chi siamo, proprio come il nostro nome o le nostre opinioni. E tanto basta perché una persona possa ragionevolmente nutrire un meritevole interesse a che la sua immagine venga posta in una certa cornice di riservatezza.
E, infine, nel 2003 con l'introduzione del GDPR nel 2016, è stato stabilito che la nostra immagine è un dato personale. Quindi, ora, non solo abbiamo il diritto di decidere chi può vedere le nostre foto, ma anche di proteggere tutte le informazioni che ci riguardano. Che viaggio dal 1941, vero?
Arrivati fino a qui la domanda è: possiamo scattare foto a sconosciuti per strada senza problemi? Beh, fino a venti ani fa, era come il Far West: scattavi e basta, in caso di problemi te la giocavi a birra e salsicce. Ma poi è arrivato il GDPR e ha cambiato un po' le regole del gioco.
In pratica, quando scatti una foto a qualcuno, stai raccogliendo i suoi dati personali. E il GDPR dice che, in generale, hai bisogno del consenso della persona per farlo. Una bella rottura di zebedei a pensarci bene. Immagina infatti di dover chiedere il permesso ogni volta che vuoi scattare una foto in strada. La street photography perderebbe tutto il suo fascino, e tu ti daresti al lancio del giavellotto con la tua mirrorless, vero?
Aspetta però, perché a interpretare bene, Il GDPR stesso dice che ci sono alcune eccezioni. Ai sensi dell’articolo 6 infatti, tende a precisare che il consenso non è necessario ogniqualvolta il titolare del trattamento (nel nostro caso il fotografo) intenda perseguire un proprio interesse legittimo, sempre che nel caso concreto non prevalgano i diritti, le libertà fondamentali, la dignità o un qualunque altro legittimo interesse dell’interessato. A questo punto è lecito chiedersi quali possano essere gli interessi legittimi menzionati attribuibili al fotografo, e a questa domanda risponde l’articolo 85 del medesimo Regolamento, il quale testualmente dispone al secondo comma che “ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione”. In altre parole, per il legislatore europeo le regole generali in materia di trattamento dei dati personali possono cedere il passo se sussistono esigenze ritenute preminenti, tra le quali rientra senza dubbio la libertà di espressione artistica del fotografo. Non a caso l’articolo 136 del codice della privacy, recependo il dispositivo europeo, afferma espressamente che il trattamento è lecito anche senza previo consenso se “finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria”.
E sì, la libertà artistica del fotografo è considerata un interesse legittimo! Alleluia
In poche parole, se stai scattando foto per esprimere la tua arte o per informare, il GDPR ti copre le spalle. Ma, come sempre, è meglio essere prudenti e rispettosi quando si tratta di privacy altrui.
Ma prima di scendere tutti in strada e dare sfogo alle raffiche sempre più performanti delle nostre macchine fotografiche, ricordiamoci che, come in ogni forma d'arte, esistono delle linee guida e delle responsabilità etiche da considerare.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ha introdotto nuove sfide per gli street photographer. Questo regolamento, infatti, sottolinea il principio della minimizzazione dei dati, che implica che le informazioni raccolte (in questo caso, le immagini) devono essere "adeguate, pertinenti e limitate" alle finalità per le quali sono raccolte. Questo significa che, anche se si opera in un contesto pubblico, la privacy delle persone non deve essere compromessa in modo sproporzionato.
Un'area particolarmente delicata riguarda la fotografia di minori, perché data la loro vulnerabilità, gli street photographer devono esercitare una cautela particolare. Anche se il GDPR e il codice della privacy non forniscono linee guida specifiche in questo ambito, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia dell'ONU sottolinea l'importanza di mettere al primo posto l'interesse del minore. Questo implica che, in caso di dubbio, è sempre meglio evitare di fotografare minori senza il consenso esplicito dei loro tutori.
La legislazione penale, in particolare l'articolo 615-bis del Codice penale, stabilisce ulteriori limiti, proibendo l'acquisizione di immagini private senza consenso. Questo serve come promemoria che, anche in spazi pubblici, esistono confini che non dovrebbero essere oltrepassati.
Tuttavia, ci sono situazioni in cui la fotografia può essere considerata accettabile senza un consenso esplicito. Ad esempio, durante eventi pubblici come manifestazioni o cortei, si presume generalmente un certo grado di consenso implicito da parte dei partecipanti. Ma attenzione: ci sono sempre eccezioni, come nel caso di persone presenti per caso.
In conclusione, la street photography, pur essendo una forma d'arte profondamente espressiva e spontanea, richiede una riflessione attenta e un approccio rispettoso. La chiave è bilanciare la nostra libertà artistica con la responsabilità etica, garantendo che la dignità e la privacy delle persone siano sempre rispettate. Non vogliamo mica diventare fuorilegge.
Ma non è ancora finita…Oltre che al momento dello scatto, il diritto all’immagine può ritenersi leso anche in fase di eventuale pubblicazione, e la sua disciplina è quella contenuta nella legge sul diritto d’autore del 1941, che ormai conosciamo e che è opportuno richiamare.
Secondo questa legge sul diritto d'autore del 1941, la pubblicazione di un'immagine che ritrae una persona richiede il consenso esplicito di quest'ultima. Questo consenso, conosciuto come liberatoria, deve essere ottenuto in anticipo e può essere espresso in varie forme. Tuttavia, la legge prevede alcune eccezioni importanti. Ad esempio, se la persona ritratta è di notorietà pubblica, se partecipa a un evento di interesse pubblico, o se l'immagine ha un valore intrinseco di tipo scientifico, didattico o culturale, il consenso potrebbe non essere necessario. Un altro aspetto cruciale da considerare è l'equilibrio tra la libertà di espressione dell'artista e il diritto alla privacy dell'individuo. Anche se la legge potrebbe tecnicamente permettere la pubblicazione di certe immagini, gli artisti dovrebbero sempre riflettere sulle implicazioni etiche delle loro scelte. Ad esempio, potrebbe essere appropriato sfocare i volti o modificare l'immagine in modo da proteggere l'identità delle persone coinvolte.
La street photography è un'arte bellissima e potente, ma come ogni forma d'arte che interagisce con il mondo reale, porta con sé grandi responsabilità. I fotografi devono bilanciare la loro passione per catturare la realtà con il rispetto per i diritti e le sensibilità dei soggetti. In un mondo in continua evoluzione, dove le leggi e le norme sociali cambiano rapidamente, è essenziale che i fotografi siano informati, consapevoli e, soprattutto, rispettosi.
Probabilmente affronterò questo argomento anche in un video dedicato e mi piacerebbe farlo supportato da un esperto del diritto, ma per ora accontentiamoci di una regola valida in tutto il mondo e non solo per la street photography: rispettiamo gli altri come fossero la nostra compagna o i nostri figli. Prima di essere fotografi siamo persone, le strade non sono territori da conquistare e i like non sono medaglie al valore.